Nuove norme per i ciclomotori
Corredato dei nuovi documenti il ciclomotorista, solo se maggiorenne, può dal 14 luglio 2006 trasportare un secondo passeggero, ma esclusivamente sui “cinquantini” che risultano già omologati a questo scopo: generalmente si tratta di veicoli immatricolati dopo il 1999.
A partire dal 14 luglio entra in vigore il DPR. n. 153 del 6 marzo 2006, che prevede diverse novità, riassunte nelle seguenti tabelle.
Trasporto di passeggero
| Fattispecie | Norma violata | Sanzioni |
|---|---|---|
| Conducente maggiorenne. Il certificato di circolazione consente il trasporto del passeggero. | Nessuna. | Nessuna sanzione per il trasporto del passeggero |
| Conducente maggiorenne. Il certificato di circolazione non consente il trasporto del passeggero |
Art. 170 cds commi 2 e 6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) |
€ 68,00 di multa. Sequestro amministrativo per confisca |
| Conducente minorenne Il certificato di circolazione consente il trasporto del passeggero | Art. 115 cds comma 4 | € 35,00 di multa. Fermo amministrativo gg. 30 |
| Art. 115 cds comma 5 | € 35,00 di multa a carico di colui che ha la disponibilità del ciclomotore per incauto affidamento | |
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Art. 170 cds commi 2 e 6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) |
€ 68,00 di multa. Sequestro amministrativo per confisca | |
| Conducente minorenne. Il certificato di circolazione non consente il trasporto del passeggero | Art. 115 cds comma 4 | € 35,00 di multa. Fermo amministrativo gg. 30 |
| Art. 115 cds comma 5 |
€ 35,00
Fermo amministrativo gg. 30 a carico di colui che ha la disponibilità del ciclomotore per incauto affidamento |
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Art. 170 cds commi 2 e 6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) |
€ 68,00 di multa. Sequestro amministrativo per confisca |
Ultimo aggiornamento: domenica 26 novembre 2006 (data creazione: giovedì 06 aprile 2006)



