Cinture di sicurezza
A partire dal 14 aprile 2006 è in vigore la nuova legge sull'uso delle cinture di sicurezza che prevede numerose novità, sia per la tipologia dei veicoli che per i destinatari (adulti e bambini) che ne devono fare uso e anche per le categorie esenti.
L'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza è esteso a tutti gli autoveicoli, in particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (autobus e pullman, veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti). Inoltre non sono più esenti i tassisti e compare il riferimento ai 12 anni di età per i bambini (rimane solo il limite dell’altezza a m. 1,50). Lo stabilisce la modifica dell'art. 172 del Codice della Strada prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2006.Bambini: scompare il riferimento all’età di 12 anni, rimane il limite di altezza di 1,50 m
Tra le innovazioni contenute nel provvedimento c'è l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. Scompare inoltre il riferimento all’età dei bambini col limite ai 12 anni.
I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare sui vecchi veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.
Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disattivarlo.
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano su taxi o auto a noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, ma a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Fino all'8 maggio 2009 sono esenti dall'obbligo di cinture e sistema di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni e solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (cfr. art. 169 del Codice della Strada).
Autobus e pulmann: cinture obbligatorie per i passeggeri; esclusi gli autobus urbani
Tutti i passeggeri a bordo di veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente (autobus, pullman, ecc.) di età superiore a tre anni devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con i sistemi di ritenuta per bambini eventualmente presenti (solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 172 del Codice della Strada).
I passeggeri a bordo di tali veicoli devono essere informati (mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile) dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza quando sono seduti ed il veicolo è in movimento. Inoltre la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi.
Esenzioni
Va segnalato che scompare l’esenzione per i tassisti (prevista in precedenza dal punto d) dell’art. 172 del Codice della Strada). È invece prevista l’esenzione per le forze armate impegnate in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini soltanto le seguenti categorie:
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appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
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conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
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appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
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istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2 del Codice della Strada;
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persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
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donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
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passeggeri dei veicoli di classe M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
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appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Sanzioni
Novità significativa è il sequestro e la confisca dei dispositivi di ritenuta installati sui veicoli ma non omologati (cfr. comma 12 art. 172 del Codice della Strada).
In caso di mancato uso delle cinture di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta, il passeggero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Se la violazione è ripetuta almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
In caso di uso scorretto dei dispositivi di ritenuta, tale da alterare od ostacolare il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro. I dispositivi di ritenuta di tipo non omologato, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.
Ultimo aggiornamento: lunedì 13 novembre 2006 (data creazione: mercoledì 05 aprile 2006)



