Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti
Il comma 3 dell’art. 186 ed il comma 2 dell’art 187 del Codice della Strada consentono di effettuare sui conducenti accertamenti preliminari non invasivi allo scopo di individuare tracce di alcool o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tali prove ed accertamenti non possono consistere in esami clinici o di laboratorio, ma si tratta di accertamenti e prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo o a seguito di incidente senza conseguenze fisiche per il conducente che deve essere sottoposto agli accertamenti preliminari suddetti.
I risultati degli accertamenti preliminari non costituiscono fonte di prova per il reato in esame, ma dovranno essere adeguatamente documentati dagli organi di polizia. Gli accertamenti preliminari non sono obbligatori e non possono dunque essere eseguiti senza il consenso della persona interessata; il conducente che si rifiuta di sottoporsi a tali accertamenti incorrerà però nelle sanzioni previste per il rifiuto dai commi 2 e 7 dell’art. 186, cui si rimanda anche per il rifiuto degli accertamenti preliminari mirati alla eventuale assunzione di droghe previsti dal comma 8 dell’art. 187.
In caso di incidenti stradali, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l’art. 186 comma 4 consente agli organi di polizia stradale di procedere ad accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi tipici. Nel caso di incidente stradale in cui uno o più conducenti siano rimasti feriti e siano ricorsi a cure mediche, il comma 5 dell’art. 186 prevede che l’accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta dell’organo di polizia stradale intervenuto. Sempre in tal senso il comma 4 dell’art. 187 prevede che le strutture sanitarie effettuino le procedure atte all’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti feriti e sottoposti a cure mediche sempre a richiesta dell’organo di polizia.
Il comma 8 dell’art. 187 che rinvia integralmente alle sanzioni previste dai commi 2 e 7 dell’art.186 ha introdotto ulteriori ipotesi di reato in caso di rifiuto del conducente a sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato di alterazione. Infatti viene punito non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame presso una struttura ospedaliera ma anche chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti preliminari ovvero chi non acconsente all’accompagnamento presso il presidio ospedaliero. Nel caso di ricovero a seguito di incidente stradale, e dopo la richiesta dell’organo di polizia ai sanitari per l’accertamento di eventuale alterazioni psico-fisiche, il rifiuto espresso ai sanitari da parte del conducente di sottoporsi agli accertamenti specifici, sarà dai sanitari stessi documentato all’organo di polizia richiedente che in base a tale documentazione procederà alla denuncia.
Gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 (definitivi non preliminari) nonché l’attività compiuta dalla polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all’uso di droghe, sempre ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354 del codice di procedura penale. Per tali atti la normativa vigente impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni. Quindi, avuto riguardo al luogo, nonché alle modalità di accertamento del tasso alcolico e salvo il caso in cui il difensore possa essere presente in tempi molto brevi, l’inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente subordinato all’arrivo di quest’ultimo.
Ultimo aggiornamento: venerdì 04 agosto 2006 (data creazione: mercoledì 22 febbraio 2006)



