Erogazione assegno minimo vitale a soggetti bisognosi
L'assegno di minimo vitale è destinato a superare situazioni di povertà e di marginalità sociale, con programmi di reinserimento sociale, e può essere erogato per un massimo di sei mesi e in caso di necessità, a seguito di valutazione, prorogato di altri sei mesi.
Può essere erogato a soggetti privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà.
I soggetti destinati devono essere inoltre privi di patrimonio sia mobiliare (titoli, azioni obbligazioni, fondi comuni di investimento, depositi bancari e postali, accantonamenti assicurativi) che immobiliare, fatta eccezione per la proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore ICI non sia superiore a € 49.000,00 (valore stabilito per avere un contributo sull'imposta ICI) e la cui tipologia catastale corrisponda a quella stabilita nel medesimo regolamento ICI (da A2 a A6).
L'erogazione del minimo vitale è subordinato all'accettazione, da parte del soggetto, degli impegni derivanti da un programma personalizzato di integrazione sociale, elaborato in accordo con il servizio sociale che tenga conto delle caratteristiche e possibilità del soggetto e del nucleo familiare e che preveda quale obiettivo finale l'autonomia economica e lavorativa.
Criteri di assegnazione del contributo
Viene acquisito quale riferimento di base per la definizione dei livelli di minimo vitale, l'istituto del reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. n. 237 del 18/06/98, ritenuto trasferimento monetario integrativo del reddito.
L'importo definito da tale norma, aggiornato agli indici ISTAT, risulta pari a € 427,48 mensili per singolo componente del nucleo famigliare con l'applicazione della scala di equivalenza per più componenti come previsto dalla normativa ISEE.
Tabella di minimo vitale
| Numero componenti | Scala parametrale | Importo |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | € 427,48 |
| 2 | 1,57 | € 671,14 |
| 3 | 2,04 | € 872,6 |
| 4 | 2,46 | € 1.051,60 |
| 5 | 2,85 | € 1.218,32 |
Verranno inoltre considerate le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione 0,20 in caso di assenza de coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Modalità di erogazione
Il minimo vitale potrà essere erogato oltre che come assegno continuativo in denaro anche nelle seguenti forme sostitutive (parziali o totali):
- pagamento di fatture, conti a carico dell'utente; ad esempio fatture di consumo di rete (gas, acqua ed energia elettrica).
- pagamento rette di frequenza o quote mensa e trasporti.
- situazioni di emergenza di eccezionale bisogno.
Per tutti gli interventi di ordine economico continuativo verrà valutata la possibilità di contribuzione diretta da parte dei tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, con particolare riferimento a genitori e figli.
Interventi d'urgenza ed emergenza ad indigenti di passaggio
Gli interventi urgenti erogati ad indigenti di passaggio ovvero, a dimessi dal carcere o, comunque, a cittadini non domiciliati, né dimoranti né residenti nel Comune, e che a vario titolo valido hanno la permanenza nel Comune, sono soggetti alla normativa di cui ai punti precedenti. L'erogazione può consistere, a seconda dei bisogni evidenziati, in una sola o più prestazioni da definire sulla base della richiesta di aiuto.
Modulistica
Ultimo aggiornamento: domenica 26 novembre 2006 (data creazione: venerdì 05 maggio 2006)



