Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, nota anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che ha lo stesso contenuto e valore delle normali certificazioni; essa è redatta in carta semplice e permette di sbrigare tutte le pratiche direttamente presso l'Ufficio che richiede i relativi certificati. Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata.
L'autocertificazione è stata introdotta dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", con il fine di semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Grazie ad esso molte situazioni e fatti che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.
Chi può presentare autocertificazioni
L'autocertificazione può essere effettuata da tutti i cittadini italiani maggiorenni. Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia. L'autocertificazione può però essere utilizzata solo per attestare stati, qualità personali e fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani.
Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione anche di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l'identità. L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona. Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.A chi presentare un'autocertificazione
L'autocertificazione può essere presentata presso tutte le Pubbliche Amministrazioni e le imprese che gestiscono un servizio pubblico (scuole, università, questura, ASL, Telecom Italia, ASM, ENEL, ecc.) Tali soggetti devono acquisire d'ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l'autocertificazione: il dipendente addetto che non accetta l'autocertificazione viola i doveri di ufficio. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l'autocertificazione.
Gli uffici privati (banche, assicurazioni, ecc.) possono decidere se accettare o meno l'autocertificazione.
Cosa si può autocertificare
Si possono autocertificare tutti i certificati anagrafici e di stato civile:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento di diritti politici;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, ascendente o discendente;
- matrimonio;
- decesso del figlio/a;
- decesso del padre o della madre
- titolo di studio o qualifica professionale;
- esami sostenuti;
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente o casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- di non aver riportato condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati relativi a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.
Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l'interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti non compresi nel precedente elenco possono essere comprovati dall'interessato mediante una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". L'autenticazione della firma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può avvenire semplicemente firmando la dichiarazione in presenza del dipendente addetto, o consegnando la dichiarazione (anche via fax o per posta) unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.
È invece necessario procedere all'autenticazione della firma da parte di un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati oppure se la dichiarazione è presentata ad una pubblica amministrazione o a un gestore di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Non si possono in ogni caso sostituire con dichiarazioni sostitutive di anni notori gli atti che riguardano espressioni di volontà o dichiarazioni d’impegno: in questi casi ci si deve rivolgere ad un notaio.
Sanzioni in caso di dichiarazioni false
Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini; quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 del Codice Penale), la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici ottenuti.
Modalità di compilazione e consegna
Per presentare un'autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare uno dei numerosi moduli prestampati disponibili presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni (per esempio, è possibile scaricarli dal sito del Comune di Torino). In ogni caso basta un normale foglio di carta, sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e la dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta.
L'autocertificazione può essere presentata anche da un'altra persona, oppure inviata via fax o per via telematica. In questi casi dev'essere accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Modulistica
- Moduli per la presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (la modulistica è stata predisposta e resa disponibile dal Comune di Torino sul proprio sito: http://www.comune.torino.it)
Ultimo aggiornamento: sabato 24 giugno 2006 (data creazione: lunedì 03 aprile 2006)



