Denuncia di inizio attività
Per tutti gli interventi edilizi il cittadino ha la facoltà alternativa di presentare la denuncia di inizio attività (D.Lgs. 380/01). Con la Legge Regionale 12/05 il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono diventati del tutto intercambiabili ad eccezione degli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura per i quali è richiesto espressamente il permesso di costruire (art. 59/60 L.R. 12/05).
La denuncia di inizio attività prevede l'assunzione delle responsabilità da parte di un tecnico abilitato circa la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie.
Modalità, tempi e costi
Il modulo per la denuncia è disponibile per il download al fondo di questa pagina o può essere liberamente ritirato in forma cartacea presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
La domanda, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato e presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve contenere la descrizione delle opere da eseguire ed essere corredata da tavole grafiche, con stato di fatto e progetto; documentazione fotografica per i prospetti soggetti a modifica; altri allegati indicati nel modulo; ricevuta pagamento diritti di segreteria di € 25,82; ricevuta pagamento oneri concessori, se dovuti (nuova costruzione, ristrutturazioni frazionamenti, ampliamenti).
I lavori possono essere iniziati non prima di 30 giorni e non oltre un anno dalla data di presentazione; il tecnico deve comunicare all'Ufficio tecnico - Settore Edilizia privata la data di inizio lavori e - al termine degli stessi - depositare la certificazione di conformità delle opere eseguite.
Modulistica
- Denuncia di inizio attività:
versione stampabile (85 kb) –
versione per la compilazione (398 kb)
Ultimo aggiornamento: domenica 26 novembre 2006 (data creazione: lunedì 03 aprile 2006)



